Codice Civile -> Libro V -> 2082 - 2221
VicoloItalia
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Sezione I - Dell'imprenditore.
Art. 2082 - Imprendiore.
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [2135, 2195].
Art. 2083 - Piccoli imprenditori.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [1647, 2139], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [2202, 2214, 2221].
Art. 2084 - Condizioni per l'esercizio dell'impresa.
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge.
Art. 2085 - Indirizzo della produzione.
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge.
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
Art. 2086 - Direzione e gerarchia nell'impresa.
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2087 - Tutela delle conduzioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art. 2088 - (Responsabilità dell'imprenditore) Omissis
Art. 2089 - (Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore) Omissis
Art. 2090 - (Procedimento) Omissis
Art. 2091 - (Sansioni) Omissis
Art. 2092 - (Sanzioni previste da leggi speciali) Omissis
Art. 2093 - Imprese esercitate da enti pubblici.
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
Sezione II - Dei collaboratori dell'imprenditore.
Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore [2239].
Art. 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
Sezione III - Del rapporto di lavoro.
§ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 2096 - Assunzione in prova.
Salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puņ recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se perņ la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non puņ esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Art. 2097 - (Durata del contratto di lavoro) Abrogato
Art. 2098 - Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro.
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro puņ essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali [2126].
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro [2964 ss.].
§ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti.
Art. 2099 - Retribuzione.
La retribuzione del prestatore di lavoro puņ essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro puņ anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
Art. 2100 - Obbligatorietà del cottimo.
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Art. 2101 - Tariffe di cottimo.
Possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito.
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Art. 2102 - Partecipazione agli utili.
Se la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro [2554] è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio [2423, 2464, 2491, 2516], in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato [2433 ss.].
Art. 2103 - Mansioni del lavoratore.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [att. 96] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puņ essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale [1176].
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 - Obbligo di fedeltà.
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 - Sanzioni disciplinari.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puņ dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [att. 97].
Art. 2107 - Orario di lavoro.
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puņ superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2108 - Lavoro straordinario e notturno.
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge.
Art. 2109 - Periodo di riposo.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio (Illegittimo l'inciso:"dopo un anno d'ininterrotto servizio", Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità [att. 98].
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non puņ essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118.
Art. 2110 - Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità [att. 98].
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
Art. 2111 - Servizio militare.
La chiamata alla leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 2112 - Trasferimento dell'azienda.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore puņ consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda.
I primi tre commo sono stati così sostituiti dall' articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n.428.
Art. 2113 - Rinunzie e transazioni.
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del Cod. Proc. Civ.
Articolo così sostituito dall'art.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
§ 3 Della previdenza e dell'assistenza.
Art. 2114 - Previdenza ed assistenza obbligatorie.
Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.
Art. 2115 - Contribuzioni.
Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza [1419].
Art. 2116 - Prestazioni.
Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Art. 2117 - Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza.
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.
§ 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 2118 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti puņ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità [att. 98].
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119 - Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti puņ recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puņ chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puņ essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
Art. 2121 - Computo dell'indennità di mancato preavviso.
L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
Articolo così sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 2122 - Indennità in caso di morte.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima [565 ss.].
E nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità [458].
Art. 2123 - Forme di previdenza.
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza puņ dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.
Art. 2124 - Certificato di lavoro.
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art. 2125 - Patto di non concorrenza.
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non puņ essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [2557, 2596; trans. 198].
§ 5 Disposizioni finali.
Art. 2126 - Prestazione di fatto con violazione di legge.
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1343].
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Art. 2127 - Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo.
È vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
Art. 2128 - Lavoro a domicilio.
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Art. 2129 - Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge [att. 98].
Sezione IV - Del tirocinio.
Art. 2130 - Durata del tirocinio.
Il periodo di tirocinio non puņ superare i limiti stabiliti dagli usi.
Art. 2131 - Retribuzione.
La retribuzione dell'apprendista non puņ assumere la forma del salario a cottimo.
Art. 2132 - Istruzione professionale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Art. 2133 - Attestato di tirocinio.
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.
Art. 2134 - Norme applicabili al tirocinio.
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali.
Sezione I - Disposizioni generali.
Art. 2135 - Imprenditore agricolo.
È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Art. 2136 - Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese [2188 ss.] non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall'articolo 2200.
Art. 2137 - Responsabilità dell'imprenditore agricolo.
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
Art. 2138 - Dirigenti e fattori di campagna.
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dagli usi.
Art. 2139 - Scambio di mano d'opera o di servizi.
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.
Art. 2140 - Abrogato
Sezione II - Della mezzadria.
Art. 2141 - Nozione.
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.
Art. 2142 - Famiglia colonica.
La composizione della famiglia colonica non puņ volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.
Art. 2143 - Mezzadria a tempo indeterminato.
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario salvo diverse disposizioni, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati, dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2144 - Mezzadria a tempo determinato.
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2145 - Diritti ed obblighi del concedente.
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.
Art. 2146 - Conferimento delle scorte.
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Art. 2147 - Obblighi del mezzadro.
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Art. 2148 - Obblighi di residenza e di custodia.
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia [1176], e non puņ, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.
Art. 2149 - Divieto di subconcessione.
Il mezzadro non puņ cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Art. 2150 - Rappresentanza della famiglia colonica.
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151 - Spese per la coltivazione.
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse [2135], ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente la convenzione e gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
Art. 2152 - Miglioramenti.
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Art. 2153 - Riparazioni di piccola manutenzione.
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.
Art. 2154 - Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica.
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro,, per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il concedente deve somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.
Il giudice, con riguardo alle circostanze, puņ disporre il rimborso rateale.
Art. 2155 - Raccolta e divisione dei prodotti.
Il mezzadro non puņ iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
Art. 2156 - Vendita dei prodotti.
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Art. 2157 - Diritto di preferenza del concedente.
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.
Art. 2158 - Morte di una delle parti.
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciņ non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza [2147], il concedente puņ fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
Art. 2159 - Scioglimento del contratto.
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453 ss.], ciascuna delle parti puņ chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2160 - Trasferimento del diritto di godimento del fondo.
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
Art. 2161 - Libretto colonico.
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.
Art. 2162 - Efficacia probatoria del libretto colonico.
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
Art. 2163 - Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative], della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso.
Sezione III - Della colonia parziaria.
Art. 2164 - Nozione.
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse [2135], al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2165 - Durata.
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non puņ avere una durata inferiore a due anni.
Art. 2166 - Obblighi del concedente.
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Art. 2167 - Obblighi del colono.
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione [2147].
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [1176].
Art. 2168 - Morte di una delle parti.
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.
Art. 2169 - Rinvio.
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico[2161 s.], qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.
Sezione IV - Della soccida.
§ 1 Disposizioni generali.
Art. 2170 - Nozione.
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
§ 2 Della soccida semplice.
Art. 2171 - Nozione.
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181.
Art. 2172 - Durata del contratto.
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2173 - Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera.
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.
Art. 2174 - Obblighi del soccidario.
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176].
Art. 2175 - Perimento del bestiame.
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili [1256 ss.].
Art. 2176 - Reintegrazione del bestiame conferito.
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi puņ chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario puņ recedere dal contratto.
Art. 2177 - Trasferimento dei diritti sul bestiame.
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario puņ, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.
Art. 2178 - Accrescimenti prodotti, utili e spese.
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi.
È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Art. 2179 - Morte di una delle parti.
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.
Art. 2180 - Scioglimento del contratto.
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento [1453 ss.], ciascuna delle parti puņ chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2181 - Prelevamento e divisione al termine del contratto.
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida [2171]. Il di più si divide a norma dell'articolo 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
§ 3 Della soccida parziaria.
Art. 2182 - Conferimento del bestiame.
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Art. 2183 - Reintegrazione del bestiame conferito.
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'articolo 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.
Art. 2184 - Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili.
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2185 - Rinvio.
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.
§ 4 Della soccida con conferimento di pascolo.
Art. 2186 - Nozione e norme applicabili.
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
Sezione V - Disposizione finale.
Art. 2187 - Usi.
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV di questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [1374; trans. 195 ss.].
Sezione I - Del registo delle imprese.
Art. 2188 - Registro delle imprese.
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [trans. 99 ss.].
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Art. 2189 - Modalità dell'iscrizione.
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi puņ ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
Art. 2190 - Iscrizione d'ufficio.
Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puņ ordinarla con decreto.
Art. 2191 - Cancellazione d'ufficio.
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Art. 2192 - Ricorso contro il decreto del giudice del registro.
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puņ ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.
Art. 2193 - Efficacia dell'iscrizione.
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puņ essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Art. 2194 - Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione.
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con [l'ammenda] da L 20.000 a L. 1.000.000 [trans. 100].
Sezione II - Dell'obbligo di registrazione.
Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [att. 100].
Art. 2196 - Iscrizione dell'impresa.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2) la ditta [2563 ss.];
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Art. 2197 - Sedi secondarie.
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale é istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa.
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.
Art. 2198 - Minori interdetti e inabilitati.
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato [397] o di un inabilitato [425; trans. 199] o nell'interesse di un minore non emancipato [320, 371] o di un interdetto [424] e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione [trans. 100].
Art. 2199 - Indicazione dell'iscrizione.
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto [trans. 100].
Art. 2200 - Società.
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative [2511 ss.], anche se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese [att. 100] è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
Art. 2201 - Enti pubblici.
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale [2093] sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [trans. 100].
Art. 2202 - Piccoli imprenditori.
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori [2083].
Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali.
§ 1 Della rappresentanza.
Art. 2203 - Preposizione institoria.
È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione puņ essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [1716].
Art. 2204 - Poteri dell'institore.
L'institore puņ compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puņ alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciņ espressamente autorizzato.
L'institore puņ stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto [c.p.c. 77].
Art. 2205 - Obblighi dell'institore.
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Art. 2206 - Pubblicità della procura.
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese [trans. 100].
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [2193].
Art. 2207 - Modificazione e revoca della procura.
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Art. 2208 - Responsabilità personale dell'institore.
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puņ agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Art. 2209 - Procuratori.
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Art. 2210 - Poteri dei commessi dell'imprenditore.
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciņ espressamente autorizzati [2211].
Art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [1341 ss.].
Art. 2212 - Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [c.p.c. 670] nell'interesse dell'imprenditore.
Art. 2213 - Poteri dei commessi preposti alla vendita.
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
§ 2 Delle scritture contabili.
Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195] deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa [trans. 200] e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [2709 ss.].
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori [2083].
Art. 2215 - Libro giornale e libro degli inventari.
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali [trans. 200].
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono [2710].
Art. 2216 - Contenuto del libro giornale.
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
Art. 2217 - Redazione dell'inventario.
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
Art. 2218 - Bollatura facoltativa.
L'imprenditore puņ far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [2710].
Art. 2219 - Tenuta della contabilità.
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710].
Art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili.
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [2312].
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.
§ 3 Dell'insolvenza.
Art. 2221 - Fallimento e concordato preventivo.
Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.
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