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Codice Civile -> Libro V -> 2060 - 2081

 

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R.D. 16-03-1942, n. 262

LIBRO QUINTO

Del lavoro

TITOLO I

Della disciplina delle attività professionali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2060 - Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [Cost. 35].

Art. 2061 - Ordinamento delle categorie professionali.
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Art. 2062 - Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti.

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Capo II - Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi.

Sezione I - Dell'adempimento in generale.
L'ordinamento corporativo è stato sopresso con r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 2063 - (Oggetto) Omissis

Art. 2064 - (Formazione e pubblicazione) Omissis

Art. 2065 - (Efficacia) Omissis

Art. 2066 - (Inderogabilità) Omissis

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Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate.

Art. 2067 - Soggetti.
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

Art. 2068 - Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo.
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico [ 2240 ss.].
La Corte Costizuinale con sentenza 9 aprile 1969, n.68 ha giudicata illegittima la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico.

Art. 2069 - Efficacia.
Il contratto collettivo deve contenere la indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2070 - Criteri di applicazione.
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

Art. 2071 - Contenuto. Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 2072 - (Deposito e pubblicazione) Omissis

Art. 2073 - (Denunzia) Omissis

Art. 2074 - (Efficacia della scadenza) Omissis

Art. 2075 - (Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento) Omissis

Art. 2076 - (Contratto collettivo annullabile) Omissis

Art. 2077 - Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [1339].

Art. 2078 - Efficacia degli usi.
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 2079 - Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto.
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II [2141 ss.] ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo [1647 ss.].
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 2080 - Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria. Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 2081 - (Norme equiparate al contratto collettivo) Omissis

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