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Codice Civile -> Libro III -> 1171 - 1172

 

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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO TERZO

Della proprietà

TITOLO IX

Della denunzia di nuova opera e di danno temuto

Art. 1171 - Denunzia di nuova opera.
[c.p.c. 8 n.1, 21 II] Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione [c.p.c. 688 ss.].

Art. 1172 - Denunzia di danno temuto.
[c.p.c. 8 n.1, 21 II] Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo [c.p.c. 688 ss.].
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia [1179] per i danni eventuali.

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