Codice Civile -> Libro I -> 74 - 78
VicoloItalia
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Art. 74 - Parentela.
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 - Linee della parentela.
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 - Computo dei gradi.
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 - Limite della parentela.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado [572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 - Affinità.
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [434]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.
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